Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

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Bologna, lì 11/06/2019

Circolare n. 13A/2019

Oggetto: Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore

Facendo seguito e a conferma delle anticipazioni, già contenute nella
circolare CNDCEC “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità
applicative” e in autorevoli commenti apparsi sulla stampa specializzata, Il
Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 31.05.2019, ha preso posizione
sulla portata e sul significato del termine del prossimo tre agosto entro il quale,
sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 101 co. 2 del d. lgs. 117/17 (d’ora in
avanti cts), le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale (d’ora in avanti odv e aps) iscritte nei rispettivi registri in essere
anticipatamente alla entrata in vigore della riforma del terzo settore debbono
provvedere all’adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi del cts.

Il Ministero chiarisce, in maniera condivisibile, che l’adeguamento dello
statuto ha significato di conferma della scelta di rimanere ente del terzo
settore, “le modifiche che l’ente apporta costituiscono appunto la conseguenza di tale
decisione”.

Ribadisce che il regime c.d. “alleggerito”, come lo definisce, ossia la
possibilità concessa dalla norma di effettuare la modifica statutaria mediante
semplice delibera di assemblea ordinaria (ovviamente solo per le modifiche
avente carattere obbligatorio) si riferisce solo alle modifiche adottate entro il
citato termine e agli enti già iscritti nei registri delle onlus, odv e aps. Le
eventuali associazioni che pur avendone i requisiti non hanno ancora ottenuto
l’iscrizione dovranno necessariamente provvedere alle modifiche in assemblea
straordinaria.

Sulle conseguenze del mancato adeguamento nei termini il documento di
prassi amministrativa distingue tra le odv e le aps, da una parte, la cui legislazione
istitutiva è già stata abrogata con l’entrata in vigore del cts e le onlus, dall’altra, il
cui decreto istitutivo (d. lgs. 460/97) decadrà solo con l’entrata in vigore del
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Il Ministero, descrivendo la modalità di trasmigrazione dei dati dagli attuali
registri regionali delle aps e odv nel runts, disciplinata dall’art. 54 del cts, ritiene

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correttamente che solo con l’arrivo nel nuovo registro può scattare la
“giurisdizione” introdotta dalla riforma e, pertanto, anche l’eventuale “non
iscrizione” per carenza dei requisiti. Pertanto: “una lettura sistematica delle norme
sopra richiamate induce quindi a ritenere che la naturale sede di esercizio circa
la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa
non essere che il procedimento successivo alla trasmigrazione”.

La lettura di questo passo sembrerebbe poter tranquillizzare le odv e le aps:
anche se optassero per gli adeguamenti statutari dopo il termine indicato, l’unica
conseguenza per loro sarà quella di doverli approvare necessariamente con
assemblea straordinaria ma senza ricadute ulteriori sui diritti derivanti dallo status
acquisito in questo ulteriore periodo transitorio, fino alla definitiva entrata in vigore
del Runts.

Ma successivamente prevede che: “Naturalmente rimane del tutto
impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti sulla
base delle leggi 266/91 e n. 383/00 di adottare, ancor prima della trasmigrazione,
eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a
carico dei quali sono state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro
normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del
primo periodo dell’art. 101 co. 2 del codice.”

Da questa formulazione nascono le perplessità. Pacifico appare che il
Ministero non avesse, oggi, a Runts non ancora istituito, alcun potere di verifica
e controllo sull’opera svolta dalle Regioni nella gestione dei loro registri delle
odv e aps, unico aspetto rimasto in vigore delle rispettive leggi istitutive oggi
abrogate (vedi art. 102 co. 4 del cts).

Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, corretto appare il
pronunciamento ministeriale, rispettoso della competenza regionale in materia.

Ma questo indubbiamente aumenta l’incertezza oggi esistente. E’ assai
probabile (ma quindi non “certo”) che le Regioni non adotteranno
provvedimenti di cancellazione dal registro, in special modo in presenza di
associazioni che si siano costituite nel rispetto delle preesistenti leggi nazionali e
provinciali sulle odv e aps e che siano state da loro iscritte nei rispettivi registri.

Anche perché non avrebbero il potere giuridico di cancellare un ente che
sia comunque conforme alla loro normativa regionale, per quanto consta agli
scriventi da nessuna Regione ancora abrogata ma si suggerisce di verificare
localmente l’atteggiamento che sarà tenuto dai responsabili dei registri
regionali delle aps / odv .

In merito al regime delle Onlus le considerazioni appaiono formalmente più
semplici. Infatti il d. lgs. 460/97, istitutivo di detti enti, contrariamente a quanto
previsto per le leggi istitutive delle odv e delle aps, nei suoi artti. 10 – 29, sarà
abrogato solo “dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione

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europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo
all’operatività del Runts”.

La circolare ministeriale ricorda la posizione assunta sul tema delle
modifiche statutarie delle onlus da parte della Agenzia delle entrate nel corso di
“Telefisco” 2018 laddove chiarì che le eventuali modifiche introdotte entro il 3
agosto avrebbero potuto avere efficacia soltanto successivamente al termine
sopra indicato, data entro la quale si dovrà prevedere la cessazione dell’efficacia
delle disposizioni statutarie tipiche delle Onlus, incompatibili con la nuova
disciplina del cts.

Va ricordato che la procedura “automatica” di trasmigrazione prevista
dall’art. 54 del cts per le odv e aps non si potrà applicare alle onlus le quali
dovranno espressamente richiedere a quale settore del Runts intenderanno
iscriversi, proprio a causa della definitiva abrogazione della loro disciplina istitutiva.

Ne deriva, pertanto, che non vi sarà dubbio che una onlus, che non abbia
adeguato lo statuto nel termine previsto, possa continuare a godere del
proprio regime originario fino a quando non scatterà l’abrogazione del medesimo.

Assodato, quindi, che non vi potrà essere alcun provvedimento di
cancellazione della onlus non adeguata nel termine (e questa appare una delle
poche certezze in materia) si porrà il problema, anche in questo caso, e forse a
maggior ragione, della possibile vigenza delle norme di immediata applicazione
del cts, sia di carattere civilistico (ad esempio tenuta dei registri sociali ed organi di
controllo), che contabile (bilancio per competenza sussistendone i presupposti) che
fiscale (riferendosi gli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84 la cui applicazione immediata, in
via transitoria, è prevista dal primo gennaio 2018 dal primo comma dell’art. 104 in
favore di odv, aps e onlus).

L’intervento di interpretazione autentica operato dall’art. 5sexies del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, ha stabilito che le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima
della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare
applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili
le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Nulla si è detto invece delle norme
fiscali del Codice stesso in vigore a partire dal 1 Gennaio 2018 la cui applicazione
sembra legata, seguendo l’art. 101 comma 2, solo a quegli enti che adeguino gli
statuti alle disposizioni inderogabili del cts entro ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata in vigore.

Anzi, coltiviamo il dubbio, per le Onlus che non si adegueranno, che
l’eventuale inapplicabilità delle norme fiscali possa essere ex tunc e cioè dall’entrata
in vigore delle disposizioni fiscali e non ex tunc e cioè a partire dal 3 Agosto 2019.

Ovviamente saremmo lieti di essere smentiti dalla Agenzia delle entrate in
una sempre più auspicata circolare di chiarimento sul terzo settore. Allo stato
dell’arte riteniamo che per le onlus, categoria non ricompresa all’interno del Runts

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ed in assenza di una espressa volontà di adesione allo stesso sia difficile poter
prevedere l’applicazione delle norme del cts.

La circolare in esame prosegue poi analizzando le modalità e le tempistiche di
adeguamento da parte degli enti già dotati di personalità giuridica di diritto privato
e per i quali diventa obbligatoria la modifica statutaria per atto pubblico.

Si è discusso, in tal caso, se il termine del tre agosto si possa intendere
rispettato ove entro tale data si svolga l’assemblea o se vi debba rientrare
anche l’approvazione da parte dell’organo di controllo del nuovo statuto.

Il Ministero: “ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma ….
quella corretta sia indubbiamente la prima secondo cui la scadenza
individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale
l’organo statutario dell’ets delibera la modifica statutaria, adeguando lo
statuto alle previsioni codicistiche”.

Ribadisce, in conclusione, che: “la verifica da parte delle amministrazioni
competenti ai sensi del dpr. N. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali
essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice
assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del Runts.

In conclusione occorre dare notizia di altra nota ufficiale del Ministero del
Lavoro (n. 5093 del 30.05.2019) la quale, in risposta ad un quesito proveniente
dalla Regione Molise, ha chiarito che il numero massimo di deleghe che potranno
essere previste in assemblea dai nuovi statuti ( 3 fino a cinquecento associati,
vedi art. 24 co. 3 cts) prescinde dal numero effettivo degli associati (quindi
potranno essere previste anche in compagini ristrette) ma ricorda che l’espresso
richiamo al quinto comma dell’art. 2372 contenuto nel citato articolo del cts, (“la
rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o
di controllo o ai dipendenti della società..”) dovrebbe scongiurare il rischio di una
scarsa presenza assembleare.

Cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli