IMPOSTA DI BOLLO SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Risposta n. 361

OGGETTO: Esenzione imposta di bollo su corrispettivi corrisposti da
associati/tesserati e sui conti correnti – DPR 26 ottobre 1972, n.
642 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’interpellante riferisce di essere “una società sportiva dilettantistica
senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI alla quale risultano applicabili le
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni,
nonché le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche”.
Fino ad oggi la società istante, al momento dell’incasso dei corrispettivi
per servizi specifici erogati agli associati, ha emesso ricevuta non soggetta ad
IVA, assolvendo l’imposta di bollo.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 27- bis della tabella allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato modificato nel senso che l’esenzione
dall’imposta di bollo, già prevista per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o
richiesti…” da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e dalle
associazioni sportive, è stata estesa anche alle “società sportive dilettantistiche
senza fine di lucro” riconosciute dal CONI.
A tale proposito, l’istante chiede di conoscere:
– se le ricevute emesse a fronte dell’incasso dei corrispettivi per i

Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali

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servizi specifici erogati agli associati/tesserati, possano considerarsi esenti
dall’imposta di bollo ex articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. del 26
ottobre 1972, n. 642;
– se l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al richiamato articolo
della tabella possa essere riconosciuta anche ai conti correnti.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al primo quesito posto, l’istante ritiene che “… per il caso
prospettato possa essere invocata l’esenzione da imposta di bollo di cui al
citato articolo 27-bis, in quanto nell’elenco ivi previsto (Atti, documenti, (…)
certificazioni) possano ricondursi anche le ricevute per l’incasso dei
corrispettivi specifici de quibus, trattandosi appunto di documenti volti a
certificare il corrispettivo incassato.
Inoltre, in merito al secondo quesito, la scrivente società aggiunge che
“l’esenzione ex articolo 27-bis in commento possa essere altresì applicata
anche all’imposta di bollo sui conti correnti ed, in generale, a tutte le diverse
tipologie di atti, documenti, quietanze e simili che, in difetto dell’esenzione de
qua, sarebbero assoggettabili a imposta di bollo”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, che
all’articolo 1 dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e
registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’Allegato B a detto decreto,
denominato “Tabella”, contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”.
Con riferimento, dunque, alle esenzioni dall’imposta in argomento,
occorre esaminare l’Allegato B.
Più in particolare, l’articolo 27-bis della citata tabella prevede l’esenzione
per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate

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conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o
richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle
federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Con riferimento al caso di specie, si condivide la soluzione interpretativa
prospettata dall’istante, secondo cui l’esenzione prevista dalla norma tributaria
sopra citata relativa all’imposta di bollo, possa trovare applicazione con
riferimento alle ricevute rilasciate dall’istante; ciò in quanto le medesime
ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici
erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari di tali
prestazioni.
Inoltre, anche con riferimento al secondo quesito si condivide quanto
rappresentato dall’istante, vale a dire che gli estratti conto corrente possono fruire
dell’esenzione ex articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
ciò in quanto l’espressione “estratti” si ritiene possa includere anche i documenti
contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)